PLUSVALENZA DA SUPERBONUS

Con la legge finanziaria 2024 (legge 30 dicembre 2023 n.213) viene introdotta la lettera b-bis all’articolo 67, comma 1 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (TUIR) che, per le cessioni di immobili a titolo oneroso, a partire dal 1 gennaio 2024, introduce una nuova ipotesi di plusvalenza.

PRESUPPOSTI

  • Si applica solo in caso di cessione di immobili a titolo oneroso, che non siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni per la maggior parte di tale periodo;
  • La cessione deve avere ad oggetto immobili per i quali il cedente abbia eseguito interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico o di eliminazione delle barriere architettoniche, fruendo delle detrazioni di imposta “Super-Bonus”;
  • La cessione deve essere effettuata entro i dieci anni successivi alla conclusione degli interventi che hanno fruito del Super-Bonus (ma non è stato chiarito del tutto da quale momento decorrano i dieci anni);

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della plusvalenza è data differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; ma bisogna distinguere:

  • nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da non più di 5 anni dall’atto di cessione, i costi sostenuti per gli stessi lavori non si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto;
  • nel caso in cui i lavori che hanno fruito del “SuperBonus” si siano conclusi da più di 5 anni dall’atto di cessione, i costi sostenuti per gli stessi lavori si possono ricomprendere tra le spese incrementative del valore di acquisto nella misura del 50%.

Va, però, precisato che i costi che hanno fruito del SuperBonus non vengono conteggiati solo nel caso in cui si è fruito del SuperBonus nella misura del 110% e il contribuente si è avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, nel solo caso in cui gli immobili siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

A questa nuova ipotesi di plusvalenza il contribuente (cedente) può applicare un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito nella misura del 26%. A tal fine, il cedente deve farne espressa richiesta al Notaio, all’atto della cessione e il Notaio farà risultare dall’atto notarile di cessione l’espressa richiesta da parte del cedente di volersi avvalere dell’imposta sostitutiva. Il Notaio, quindi, provvederà ad applicare l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza nella misura dichiarata dal cedente medesimo e a versare l’imposta sostituiva, ricevendo la relativa provvista dal cedente, oltre a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione.