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Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Quali sono gli Enti del Terzo Settore?
Sono Enti del Terzo Settore tutti quegli enti che abbiano i seguenti elementi caratteristici, che emergono  dall’art.4 del Codice:

  • l’assenza di scopo di lucro: vi è l’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie dell’ente al perseguimento degli scopi  istituzionali, che devono essere scopri altruistici. Di conseguenza vi è il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, nonchè l’obbligo di devoluzione del patrimonio al momento dello scioglimento (o della perdita della qualifica di ETS);
    ciò non esclude che l’Ente possa svolgere, con carattere secondario e strumentale, attività commerciali, purché sia escluso il c.d. “lucro soggettivo”;
  • devono perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale;
  • devono essere iscritti al RUNTS; con l’iscrizione al RUNTS gli Enti hanno l’obbligo di usare nella denominazione la qualifica di Ente del Terzo settore o l’acronimo ETS ad eccezione di enti per i quali  sia prevista una diversa qualificazione, come per ODV e APS, che, comunque possono utilizzare anche la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS in aggiunta.Gli Enti che intendono ottenere la personalità giuridica devono avere un patrimonio minimo che è di Euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.
Cosa è il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)?
Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), entrato a regime dal 23 novembre 2021, è il registro, informatico, pubblico ed accessibile in modalità telematica, istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito mediante uffici regionali (o provinciali per le Province autonome), nel quale sono contenute tutte le informazioni relative agli enti del terzo settore operanti nel territorio.

 

Nel RUNTS vanno iscritti anche:
– le modifiche statutarie,
– le variazioni dei componenti gli organi di amministrazione e controllo,
– le delibere di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento,
– i provvedimenti amministrativi di estinzione, scioglimento e liquidazione degli ETS,
– i rendiconti e i bilanci

Per gli enti con personalità giuridica, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e le stesse acquistano efficacia con l’iscrizione nel RUNTS

 

Come è strutturato il RUNTS e quali enti possono iscriversi?
Il RUNTS si compone di sette sezioni, in base alla specifica categoria di appartenenza dell’ente.
Possono essere iscritte al RUNTS i seguenti enti, così suddivisi:
1 – organizzazioni di volontariato;
2- associazioni di promozione sociale;
3- enti filantropici;
4 – imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
5 – reti associative;
6 – società di mutuo soccorso;
7 – altri enti del terzo settore: associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni ed “altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

L’iscrizione nel RUNTS comporta l’acquisizione della personalità giuridica per gli Enti che intendono conseguirla.

Per le  OdV e le APS entro i novanta giorni successivi al 23 novembe 2021, data di inizio del popolamento del RUNTS, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al medesimo RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
Gli uffici del RUNTS, quindi, provvedono entro centottanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione ed a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti; questi dovranno essere prodotti entro i successivi sessanta giorni.
Se l’Ufficio del RUNTS dovesse rifiutare l’iscrizione, l’ente non farebbe più parte delle categorie degli OdV e APS e resterebbe un ente non profit fuori degli ETS, salvo che richieda successivamente una nuova iscrizione nel RUNTS in una delle categorie sopra indicate.

Con l’iscrizione al RUNTS le OdV e le APS perdono la qualifica di ONLUS (qualora la abbiano) e l’assoggettamento alla relativa disciplina, anche fiscale.

 

Per gli enti diversi da OdV, ATS e ONLUS, non è prevista una trasmigrazione automatica o forzata nel RUNTS, pertanto essi possono decidere successivamente di iscriversi ed, al momento, non devono necessariamente adeguare i loro statuti.

Come si iscrive un ente nel RUNTS?

La procedura per l’iscrizione al RUNTS è diversa a seconda che si tratti di un ente che abbia già la personalità giuridica (o che voglia ottenerla con l’iscrizione) o di un ente che non voglia conseguire la personalità giuridica.

Enti che hanno già la personalità giuridica (o che vogliono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS)
 In questi casi è competente il Notaio a ricevere l’atto costitutivo o il verbale della delibera dell’organo deliberativo dell’ente (l’assemblea nelle associazioni e l’organo amministrativo nelle fondazioni, salvo quelle di partecipazione) e, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di legge, trasmette, entro venti giorni, all’ufficio, gli atti e la ulteriore documentazione, richiedendo l’iscrizione dell’Ente.
Ricevuto il deposito da parte del Notaio, l’ufficio RUNTS ha un termine di 60 giorni per provvedere al controllo della sola regolarità formale della documentazione e, in caso di irregolarità formali, l’ufficio fissa un termine non superiore a 30 giorni per completare o rettificare la domanda o integrare la
documentazione; decorsi 30 giorni dall’integrazione documentale senza che sia intervenuto provvedimento di iscrizione, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso.
Qualora il Notaio ritenga che non vi siano le condizioni di legge per l’iscrizione, i fondatori o gli amministratori, o ciascun associato possono richiedere
l’iscrizione al RUNTS entro i 30 giorni successivi alla comunicazione ricevuta dal Notaio, allegando la documentazione prescritta.
In questo caso l’Ufficio può iscrivere l’ente o comunicare il diniego entro 60 giorni, oppure chiedere integrazioni o rettifiche.
Se l’Ufficio non provvede, la domanda si intende respinta, secondo il principio del silenzio-rifiuto.

Enti che non hanno già la personalità giuridica (e che non vogliono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS)
La domanda di iscrizione viene presentata dal rappresentante legale dell’Ente con allegati l’atto costitutivo e lo statuto
(registrato presso l’Agenzia delle entrate), nonchè il bilancio degli ultimi due esercizi, con la relativa delibera di approvazione; qualora lo statuto sia irreperibile si può presentare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto nototrio.
L’Ufficio verifica la correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché la sussistenza delle condizioni previste dal Codice;  dispone, quindi, l’iscrizione dell’ente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; entro lo stesso termine l’ufficio può, però, chiedere integrazioni o chiarimenti, fissando un nuovo termine non superiore a 30 giorni; una volta presentate le integrazioni decorrono ulteriori 60 giorni per l’iscrizione, anche con il principio del silenzio-assenso.

Cosa sono le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS)?
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono enti che possono essere iscritti nel Registro del Terzo Settore.
Sono associazini che si avvalgono, in modo prevalente, dell’attività personale e volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Nelle ODV l’attività viene svolta prevalentemente a favore di terzi, mentre nelle APS l’attività, oltre che a favore di terzi, viene svolta anche in favore degli stessi associati e di loro familiari.
Per queste categorie di Enti sono previsti un numero minimo di associati per ottenere e conservare l’iscrizione al RUNTS
La domanda di iscrizione al RUNTS: Contenuto
La domanda di iscrizione al RUNTS deve contenere i seguenti elementi (D.M. 106/2020):

a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche
con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l’eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di
eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell’ente;k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del
Codice;
m)il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di  accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;
p) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi
dell’articolo 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

Nel caso di  richiesta di iscrizione di ETS con personalità giuridica è richiesta anche l’indicazione del patrimonio dell’Ente (minimoeuro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). 

Non è richiesta l’indicazione della durata, nè del patrimonio dell’ente

Contenuto dell'atto costitutivo di un Ente del Terzo Settore
 

Gli atti costitutivi  degli ETS devono contenere:

1) la denominazione;
2) l’assenza di scopo di lucro;
3) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
4) l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
5) la sede legale;
6) il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
7) le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
8) i diritti e gli obblighi degli associati;
9) i requisiti per l’ammissione di nuovi associati;
10) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
11) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
12) la durata dell’ente, se prevista.

 

6) Gli Enti del terzo settore con personalità giuridica devono avere un patrimonio minimo (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni)
Il patrimonio minimo  può essere costituito in denaro o con beni diversi, nel qual caso il relativo valore deve risultare da relazione giurata redatta da un revisore legale ed allegata all’atto costitutivo.
In caso di patrimonio costituito in denaro, la somma deve essere interamente versata al momento dell’atto costitutivo e, per l’iscrizione nel RUNTS la consistenza del patrimonio può risultare da “apposita certificazione bancaria”, salvo che la somma sia stata depositata sul conto corrente dedicato del notaio.
8) Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
Ciascun associato ha un voto. Ai soci ETS possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque, proporzionalmente al numero dei loro associati.
E’ ammessa la delega scritta ad un altro associato fino ad un massimo di tre (negli Enti con 500 soci) o cinque (negli Enti con più di 500 soci).
L’assemblea può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le associazioni con più di 500 soci possono prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate.
9) Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato e’ fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione e’ comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 2. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 
Le attività degli Enti del Terzo Settore

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu’ attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attivita’ aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale;
e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra- scolastica;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, o) commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
q) alloggio sociale;
r) accoglienza umanitaria;
s) agricoltura sociale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodott;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popol;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
x) cura di procedure di adozione internazionale;
y) protezione civile;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’elenco delle attività di interesse generale, sopra presentato, può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'adeguamento degli statuti per l'iscrizione al RUNTS
Gli adeguamenti alle norme del Terzo Settore degli Enti che hanno la personalità giuridica, o che vogliono conseguirla a seguito dell’iscrizione al RUNTS, devono essere ricevuti dal Notaio, il quale verificherà la presenza dei requisiti per l’iscrizione dell’Ente nel Registro.

Le modifiche che riguardano sia le Organizzazioni di Volontariato (OdV) che le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono le seguenti:
1) il numero degli associati delle ODV e delle APS dovrà essere non inferiore a sette oppure a tre enti associati rispettivamente ODV o APS

Le modifiche delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) riguardano principalmente i seguenti aspetti:
1) la forma; le Organizzazioni di volontariato possano assumere unicamente la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (art.32); quindi le OdV costituite sotto diversa forma (fondazioni, comitati) devono trasformarsi in associazioni;
2) la denominazione deve contenere la dicitura “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ODV;
3) gli amministratori devono essere nominati tra gli associati o tra gli associati delle associazioni associate all’ODV;
4) ai componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i membri dell’organo di controllo e per i revisori) non può essere attribuito alcun compenso.
5) occorre indicare le finalità perseguite e che le attività  dovranno essere svolte prevalentemente a favore di terzi con l’apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati;

Le modifiche delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) riguardano principalmente i seguenti aspetti:
1) la denominazione deve contenere la dicitura  “associazioni di promozione sociale” o l’acronimo APS;
2) occorre indicare le finalità perseguite e i destinatari delle attività di interesse generale; occorre indicare che l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati;
3) occorre indicare i criteri che garantiscano l’ammissione di nuovi associati e le condizioni di democraticità tra gli stessi.

 

Per le ONLUS la necessità di adeguare gli statuti è rimandato al 31 marzo successivo all’anno in cui sia stato attivato il RUNTS (avvenuto in data 23 novembre 2021) e che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizioni fiscali contenute nel CdTS.
In caso di mancato adeguamento, dal primo gennaio dello stesso anno si perderà la qualifica di ONLUS e sarà necessaria la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS; l’ente resterà un’associazione, fondazione o comitato disciplinato dalle norme del codice civile e, sotto l’aspetto fiscale, non potràò  più godere di particolari agevolazioni.
Qualora, invece, l’Ente venga iscritto nel RUNTS, perde comunque la qualifica di ONLUS, ma non vi sarà l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Quindi, ai fini dell’iscrizione nel RUNTS, le ONLUS sono tenute ad apportare al  proprio statuto gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS.

Per gli enti diversi da OdV, ATS e ONLUS, non è prevista una trasmigrazione automatica o forzata nel RUNTS, pertanto essi possono decidere successivamente di iscriversi ed, al momento, non devono necessariamente adeguare i loro statuti

Quali sono gli Enti del Terzo Settore?
Sono Enti del Terzo Settore tutti quegli enti che abbiano i seguenti elementi caratteristici, che emergono  dall’art.4 del Codice:

  • l’assenza di scopo di lucro: vi è l’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie dell’ente al perseguimento degli scopi  istituzionali, che devono essere scopri altruistici. Di conseguenza vi è il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, nonchè l’obbligo di devoluzione del patrimonio al momento dello scioglimento (o della perdita della qualifica di ETS);
    ciò non esclude che l’Ente possa svolgere, con carattere secondario e strumentale, attività commerciali, purché sia escluso il c.d. “lucro soggettivo”;
  • devono perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale;
  • devono essere iscritti al RUNTS; con l’iscrizione al RUNTS gli Enti hanno l’obbligo di usare nella denominazione la qualifica di Ente del Terzo settore o l’acronimo ETS ad eccezione di enti per i quali  sia prevista una diversa qualificazione, come per ODV e APS, che, comunque possono utilizzare anche la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS in aggiunta.Gli Enti che intendono ottenere la personalità giuridica devono avere un patrimonio minimo che è di Euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni.
Cosa è il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)?
Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), entrato a regime dal 23 novembre 2021, è il registro, informatico, pubblico ed accessibile in modalità telematica, istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito mediante uffici regionali (o provinciali per le Province autonome), nel quale sono contenute tutte le informazioni relative agli enti del terzo settore operanti nel territorio.

 

Nel RUNTS vanno iscritti anche:
– le modifiche statutarie,
– le variazioni dei componenti gli organi di amministrazione e controllo,
– le delibere di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento,
– i provvedimenti amministrativi di estinzione, scioglimento e liquidazione degli ETS,
– i rendiconti e i bilanci

Per gli enti con personalità giuridica, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e le stesse acquistano efficacia con l’iscrizione nel RUNTS

 

Come è strutturato il RUNTS e quali enti possono iscriversi?
Il RUNTS si compone di sette sezioni, in base alla specifica categoria di appartenenza dell’ente.
Possono essere iscritte al RUNTS i seguenti enti, così suddivisi:
1 – organizzazioni di volontariato;
2- associazioni di promozione sociale;
3- enti filantropici;
4 – imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
5 – reti associative;
6 – società di mutuo soccorso;
7 – altri enti del terzo settore: associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni ed “altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

L’iscrizione nel RUNTS comporta l’acquisizione della personalità giuridica per gli Enti che intendono conseguirla.

Per le  OdV e le APS entro i novanta giorni successivi al 23 novembe 2021, data di inizio del popolamento del RUNTS, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al medesimo RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
Gli uffici del RUNTS, quindi, provvedono entro centottanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione ed a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti; questi dovranno essere prodotti entro i successivi sessanta giorni.
Se l’Ufficio del RUNTS dovesse rifiutare l’iscrizione, l’ente non farebbe più parte delle categorie degli OdV e APS e resterebbe un ente non profit fuori degli ETS, salvo che richieda successivamente una nuova iscrizione nel RUNTS in una delle categorie sopra indicate.

Con l’iscrizione al RUNTS le OdV e le APS perdono la qualifica di ONLUS (qualora la abbiano) e l’assoggettamento alla relativa disciplina, anche fiscale.

 

Per gli enti diversi da OdV, ATS e ONLUS, non è prevista una trasmigrazione automatica o forzata nel RUNTS, pertanto essi possono decidere successivamente di iscriversi ed, al momento, non devono necessariamente adeguare i loro statuti.

Come si iscrive un ente nel RUNTS?

La procedura per l’iscrizione al RUNTS è diversa a seconda che si tratti di un ente che abbia già la personalità giuridica (o che voglia ottenerla con l’iscrizione) o di un ente che non voglia conseguire la personalità giuridica.

Enti che hanno già la personalità giuridica (o che vogliono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS)
 In questi casi è competente il Notaio a ricevere l’atto costitutivo o il verbale della delibera dell’organo deliberativo dell’ente (l’assemblea nelle associazioni e l’organo amministrativo nelle fondazioni, salvo quelle di partecipazione) e, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di legge, trasmette, entro venti giorni, all’ufficio, gli atti e la ulteriore documentazione, richiedendo l’iscrizione dell’Ente.
Ricevuto il deposito da parte del Notaio, l’ufficio RUNTS ha un termine di 60 giorni per provvedere al controllo della sola regolarità formale della documentazione e, in caso di irregolarità formali, l’ufficio fissa un termine non superiore a 30 giorni per completare o rettificare la domanda o integrare la
documentazione; decorsi 30 giorni dall’integrazione documentale senza che sia intervenuto provvedimento di iscrizione, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso.
Qualora il Notaio ritenga che non vi siano le condizioni di legge per l’iscrizione, i fondatori o gli amministratori, o ciascun associato possono richiedere
l’iscrizione al RUNTS entro i 30 giorni successivi alla comunicazione ricevuta dal Notaio, allegando la documentazione prescritta.
In questo caso l’Ufficio può iscrivere l’ente o comunicare il diniego entro 60 giorni, oppure chiedere integrazioni o rettifiche.
Se l’Ufficio non provvede, la domanda si intende respinta, secondo il principio del silenzio-rifiuto.

Enti che non hanno già la personalità giuridica (e che non vogliono ottenerla con l’iscrizione al RUNTS)
La domanda di iscrizione viene presentata dal rappresentante legale dell’Ente con allegati l’atto costitutivo e lo statuto
(registrato presso l’Agenzia delle entrate), nonchè il bilancio degli ultimi due esercizi, con la relativa delibera di approvazione; qualora lo statuto sia irreperibile si può presentare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto nototrio.
L’Ufficio verifica la correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché la sussistenza delle condizioni previste dal Codice;  dispone, quindi, l’iscrizione dell’ente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; entro lo stesso termine l’ufficio può, però, chiedere integrazioni o chiarimenti, fissando un nuovo termine non superiore a 30 giorni; una volta presentate le integrazioni decorrono ulteriori 60 giorni per l’iscrizione, anche con il principio del silenzio-assenso.

Cosa sono le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS)?
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono enti che possono essere iscritti nel Registro del Terzo Settore.
Sono associazini che si avvalgono, in modo prevalente, dell’attività personale e volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Nelle ODV l’attività viene svolta prevalentemente a favore di terzi, mentre nelle APS l’attività, oltre che a favore di terzi, viene svolta anche in favore degli stessi associati e di loro familiari.
Per queste categorie di Enti sono previsti un numero minimo di associati per ottenere e conservare l’iscrizione al RUNTS
La domanda di iscrizione al RUNTS: Contenuto
La domanda di iscrizione al RUNTS deve contenere i seguenti elementi (D.M. 106/2020):

a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche
con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l’eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di
eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell’ente;k) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del
Codice;
m)il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di  accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;
p) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi
dell’articolo 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

Nel caso di  richiesta di iscrizione di ETS con personalità giuridica è richiesta anche l’indicazione del patrimonio dell’Ente (minimoeuro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). 

Non è richiesta l’indicazione della durata, nè del patrimonio dell’ente

Contenuto dell'atto costitutivo di un Ente del Terzo Settore
 

Gli atti costitutivi  degli ETS devono contenere:

1) la denominazione;
2) l’assenza di scopo di lucro;
3) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
4) l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
5) la sede legale;
6) il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
7) le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
8) i diritti e gli obblighi degli associati;
9) i requisiti per l’ammissione di nuovi associati;
10) la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
11) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
12) la durata dell’ente, se prevista.

 

6) Gli Enti del terzo settore con personalità giuridica devono avere un patrimonio minimo (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni)
Il patrimonio minimo  può essere costituito in denaro o con beni diversi, nel qual caso il relativo valore deve risultare da relazione giurata redatta da un revisore legale ed allegata all’atto costitutivo.
In caso di patrimonio costituito in denaro, la somma deve essere interamente versata al momento dell’atto costitutivo e, per l’iscrizione nel RUNTS la consistenza del patrimonio può risultare da “apposita certificazione bancaria”, salvo che la somma sia stata depositata sul conto corrente dedicato del notaio.
8) Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
Ciascun associato ha un voto. Ai soci ETS possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque, proporzionalmente al numero dei loro associati.
E’ ammessa la delega scritta ad un altro associato fino ad un massimo di tre (negli Enti con 500 soci) o cinque (negli Enti con più di 500 soci).
L’assemblea può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le associazioni con più di 500 soci possono prevedere e disciplinare lo svolgimento di assemblee separate.
9) Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato e’ fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione e’ comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 2. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 
Le attività degli Enti del Terzo Settore

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu’ attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attivita’ aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale;
e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra- scolastica;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, o) commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
q) alloggio sociale;
r) accoglienza umanitaria;
s) agricoltura sociale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodott;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popol;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
x) cura di procedure di adozione internazionale;
y) protezione civile;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’elenco delle attività di interesse generale, sopra presentato, può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'adeguamento degli statuti per l'iscrizione al RUNTS
Gli adeguamenti alle norme del Terzo Settore degli Enti che hanno la personalità giuridica, o che vogliono conseguirla a seguito dell’iscrizione al RUNTS, devono essere ricevuti dal Notaio, il quale verificherà la presenza dei requisiti per l’iscrizione dell’Ente nel Registro.

Le modifiche che riguardano sia le Organizzazioni di Volontariato (OdV) che le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono le seguenti:
1) il numero degli associati delle ODV e delle APS dovrà essere non inferiore a sette oppure a tre enti associati rispettivamente ODV o APS

Le modifiche delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) riguardano principalmente i seguenti aspetti:
1) la forma; le Organizzazioni di volontariato possano assumere unicamente la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (art.32); quindi le OdV costituite sotto diversa forma (fondazioni, comitati) devono trasformarsi in associazioni;
2) la denominazione deve contenere la dicitura “organizzazione di volontariato” o l’acronimo ODV;
3) gli amministratori devono essere nominati tra gli associati o tra gli associati delle associazioni associate all’ODV;
4) ai componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i membri dell’organo di controllo e per i revisori) non può essere attribuito alcun compenso.
5) occorre indicare le finalità perseguite e che le attività  dovranno essere svolte prevalentemente a favore di terzi con l’apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati;

Le modifiche delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) riguardano principalmente i seguenti aspetti:
1) la denominazione deve contenere la dicitura  “associazioni di promozione sociale” o l’acronimo APS;
2) occorre indicare le finalità perseguite e i destinatari delle attività di interesse generale; occorre indicare che l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati;
3) occorre indicare i criteri che garantiscano l’ammissione di nuovi associati e le condizioni di democraticità tra gli stessi.

 

Per le ONLUS la necessità di adeguare gli statuti è rimandato al 31 marzo successivo all’anno in cui sia stato attivato il RUNTS (avvenuto in data 23 novembre 2021) e che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizioni fiscali contenute nel CdTS.
In caso di mancato adeguamento, dal primo gennaio dello stesso anno si perderà la qualifica di ONLUS e sarà necessaria la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS; l’ente resterà un’associazione, fondazione o comitato disciplinato dalle norme del codice civile e, sotto l’aspetto fiscale, non potràò  più godere di particolari agevolazioni.
Qualora, invece, l’Ente venga iscritto nel RUNTS, perde comunque la qualifica di ONLUS, ma non vi sarà l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
Quindi, ai fini dell’iscrizione nel RUNTS, le ONLUS sono tenute ad apportare al  proprio statuto gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS.

Per gli enti diversi da OdV, ATS e ONLUS, non è prevista una trasmigrazione automatica o forzata nel RUNTS, pertanto essi possono decidere successivamente di iscriversi ed, al momento, non devono necessariamente adeguare i loro statuti