Agevolazioni fiscali per la “prima casa”
Requisiti
Per quali operazioni si possono richiedere le agevolazioni fiscali per la prima casa?
Le agevolazioni per la “prima casa” possono essere richieste, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, per le abitazioni e le relative pertinenze per i seguenti tipi di trasferimenti:
- Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi (Es. Compravendita, Permuta, Divisione con conguaglio)
- Atti traslativi a titolo gratuito
In cosa consistono le agevolazioni "prima casa" per i trasferimenti a titolo oneroso?
Occorre distinguere:
A – Se il cedente è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
L’agevolazione consiste in:
– imposta di registro nella misura del 2% (anzichè 9%), ma con un importo minimo di Euro 1.000
Si versano, inoltre:
– imposta ipotecaria fissa di 50 euro
– imposta catastale fissa di 50 euro
N.B. In caso di trasferimento di abitazioni e relative pertinenze da parte di privati, in virtù del meccanismo del c.d. “Prezzo-Valore” l’imposta di registro può essere applicata sul valore determinato in base alla rendita catastale moltiplicata per i relativi coefficienti (115,5 se è una prima casa, 126 negli altri casi), indipendentemente dal prezzo corrisposto.
B – Se il cedente è un’impresa che vende con assoggettamento ad Iva
L’agevolazione consiste in:
– IVA ridotta al 4% (anzichè 10%)
Si versano, inoltre:
– imposta di registro fissa di 200 euro
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro
– imposta catastale fissa di 200 euro
– imposta di bollo di 230 euro
– tassa ipotecaria di 90 euro (35 per la trascrizione e 55 per la voltura)
N.B. In caso di trasferimento di abitazioni e relative pertinenze da parte di soggetti IVA, non è possibile applicare il meccanismo del c.d. “Prezzo-Valore”, per cui l’IVA si applica al prezzo di vendita e non al valore catastale.
In cosa consistono le agevolazioni "prima casa" per i trasferimenti a titolo gratuito?
L’agevolazione consiste in:
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro (anzichè il 2% sul valore catastale)
– imposta catastale fissa di 200 euro (anzichè l’1% sul valore catastale)
- Si versano, inoltre:
- PER DONAZIONI E SUCCESSIONI
– l’imposta di successione/donazione la cui aliquota varia in base al grado di parentela tra i soggetti coinvolti nell’operazione - PER DONAZIONI
– imposta di bollo di 230 euro
– tassa ipotecaria di 90 euro (35 per la trascrizione e 55 per la voltura) - PER SUCCESSIONI
– imposte di bollo variabili
– volture variabili
- PER DONAZIONI E SUCCESSIONI
Quali sono le condizione per poter godere delle agevolazioni "prima casa"?
Per poter godere delle agevolazioni per la “Prima casa” devono concorrere una serie di condizioni:
- l’acquirente deve avere la residenza, o svolgere la propria attività lavorativa, o deve esercitare la propria attività il datore di lavoro, nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto del trasferimento; altrimenti dovrà trasferire la residenza entro 18 mesi dall’atto. Questo requisito non si applica al personale appartenente alle forze armate.
- l’acquirente non deve essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile oggetto di acquisto.
- l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) acquistata da lui stesso o dal coniuge, se in comunione legale, con le agevolazioni “prima casa” che si sono succedute nel tempo. (Con alcune eccezioni)
- l’abitazione non deve essere classificata in catasto come A1, A8 o A9 (sono le abitazioni di maggior pregio).
N.B. Dal 1 gennaio 2016, qualora l’acquirente sia già titolare di diritti reali su un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”, può acquistare una nuova abitazione godendo delle agevolazioni “prima casa”, impegnandosi ad alienare l’abitazione già posseduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).
Le agevolazioni non spettano, però, quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici, anche se si assume l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Per quali tipi di abitazioni possono essere richieste le agevolazioni per la prima casa?
Le agevolazioni “prima casa” possono essere richieste per le abitazioni che non hanno caratteristiche di pregio. Sono, quindi, escluse le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
In concreto le abitazioni che possono godere delle agevolazioni “prima casa” sono quelle rientranti nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
Può trattarsi anche di un fabbricato in corso di costruzione, sempre che, una volta ultimato, rientri nelle categorie sopra elenacate, ma in questo caso occorre destinare l’immobile a propria abitazione entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell‟Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all’imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto)
Per quali pertinenze dell'abitazione possono essere richieste le agevolazioni "prima casa"?
Le agevolazioni, ricorrendo le condizioni previste, possono essere richieste per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, quando sono classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Credito d’imposta
A chi spetta il credito d'imposta?
Il credito d’imposta spetta a chi
– vende un’abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa ed entro un anno compra un’altra prima casa
– acquista una nuova abitazione con le agevolazioni per la prima casa ed entro un anno dall’acquisto aliena a terzi la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni.
A quanto ammonta il credito d'imposta?
Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato, ma non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto.
Come si può utilizzare il credito d'imposta?
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a scelta dell’acquirente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.
Solo in quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Cosa fare per usufruire del credito d'imposta?
Per poter usufruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro dovuta per il nuovo immobile, l’acquirente deve manifestare tale volontà al Notaio, il quale inserirà nell’atto di acquisto l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
A tal fine è necessario:
- fornire al Notaio gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare delle stesse imposte
- se è stata corrisposta l’Iva sull’abitazione poi ceduta, produrre le relative fatture,
- indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’abitazione.
Decadenza dai benefici
Cosa succede se perdo i benefici fiscali per la "prima casa"?
Se, una volta richiesti, si perdono i benefici fiscali per la “prima casa” si dovranno versare le imposte non versate, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
In quali casi si perdono i benefici fiscali per la "prima casa"?
I benefici fiscali per la “prima casa” si perdono nei seguenti casi:
- quando le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
- quando l’abitazione viene trasferita prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire a propria abitazione principale
- quando non si trasferisce la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
- quanto entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.